1 Il Debitore
Innanzitutto è necessario che il debitore sia qualificato come consumatore (quindi sono escluse le società o aziende)
poi occorre che sia pendente un procedimento di esecuzione immobiliare con pignoramento già notificato.
l’azione di tutela del consumatore non deve essere stata richiesta in precedenza, cioè che sia la prima volta che si faccia ricorso.
il debito contratto per l’acquisto della casa non deve superare la somma di 250.000 euro e che il rimborso non sia stato pianificato per oltre 30 anni di durata.
presentare apposita istanza al giudice civile, anche di concerto con la banca creditrice, affinché disponga la sospensione dell’azione esecutiva dando corso alla rinegoziazione del debito con l’apporto del fondo di garanzia per la prima casa.
La garanzia potrà essere concessa dal fondo limitatamente all’importo oggetto di rinegoziazione accordato, purché entro i limiti prefissati dal decreto, ma si ricorda che l’istanza che si andrà a depositare dovrà essere congiunta, ovvero depositata dal debitore unitamente al creditore, rispettivamente mutuatario e banca.
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